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REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
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ART.
1 |
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La
biblioteca costituisce il nucleo del Centro
di Pubblica Lettura di Rivergaro e rappresenta
un centro attivo di diffusione e di formazione
della cultura. |
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ART.
2 |
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La
biblioteca è dotata di un fondo iniziale
di volumi che deve essere regolarmente aggiornato. |
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ART.
3 |
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Il
funzionamento della biblioteca è affidato
a un bibliotecario incaricato dall'Amministrazione
Comunale che osserva e fa osservare le norme
contenute nel presente Regolamento. |
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ART.
4 |
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La
biblioteca deve rimanere aperta per un congruo
numero di ore nel corso della settimana al fine
di consentire alle diverse categorie sociali
una fruizione agevole ed esauriente dei suoi
servizi.
A
tale scopo, il bibliotecario, per il tramite
del Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica
Lettura, o il Consiglio di Gestione stesso,
possono chiedere all'Amministrazione Comunale
la variazione degli orari di apertura proponendo
nuove fasce che rispondano maggiormente alle
esigenze dei lettori. |
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ART.
5 |
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Ai
lettori regolarmente iscritti al Centro di Pubblica
Lettura che intendono fruire del prestito dei
volumi della biblioteca viene consegnato dal
bibliotecario un tesserino contrassegnato da
un numero progressivo e con l'indicazione dei
dati anagrafici essenziali che deve essere presentato
ad ogni nuova richiesta di prestito insieme
con un documento di identità munito di
fotografia.
I
minorenni, all'atto dell'iscrizione al prestito,
dovranno essere accompagnati da un adulto o
portare un'autorizzazione firmata dai genitori. |
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ART.
6 |
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Sono
oggetto di prestito a domicilio tutti i volumi
della biblioteca ad eccezione dei dizionari,
delle enciclopedie, dei volumi di tipo manualistico
che possono essere di frequente consultazione
in biblioteca e dei fascicoli dell'annata in
corso dei periodici e delle riviste.
In
base a criteri di opportunità, il bibliotecario
ha facoltà di concedere in prestito volumi
normalmente riservati alla consultazione e di
escludere dal prestito altri volumi. |
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ART.
7 |
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Di
regola, non viene concesso in prestito più
di un volume per volta.
In
base a criteri di opportunità, il bibliotecario
ha facoltà di derogare a questa regola. |
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ART.
8 |
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La
durata del prestito viene determinata, volta
per volta, di comune accordo tra il lettore
e il bibliotecario.
Di
regola, non può essere concesso il prestito
per un periodo superiore ai trenta giorni. Allo
scadere del termine, qualora il lettore ne faccia
richiesta, è ammessa una proroga di un
massimo di venti giorni.
In
caso di mancata puntuale riconsegna del volume
ottenuto in prestito, il lettore deve corrispondere
l'importo del libro e, salvo per causa di forza
maggiore, perde il diritto di fruire dei servizi
della biblioteca.
Prima
che un lettore possa riottenere in prestito
lo stesso volume, occorre che sia trascorso
un periodo di tempo di 7 giorni dalla prima
fruizione, salvo deroghe decise dal bibliotecario. |
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ART.
9 |
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Tutti
i danni arrecati al patrimonio della biblioteca
(libri, locali, arredi) devono essere risarciti. |
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ART.
10 |
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Nei
locali della biblioteca occorre mantenere un
comportamento che non arrechi disturbo agli
altri lettori ed è vietato fumare. |
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ART.
11 |
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Il
bibliotecario è consegnatario dei locali
della biblioteca, degli arredi e dei libri in
essi contenuti. In questa veste sovrintende
e cura la buona conservazione e il buon uso
dei medesimi segnalando con tempestività
al Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica
Lettura e all'Amministrazione Comunale gli eventuali
danni e manchevolezze e proponendo l'adozione
di provvedimenti adeguati. |
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ART.
12 |
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Il
bibliotecario adotta tutte le misure necessarie
per garantire la piena funzionalità del
servizio di pubblica lettura.
A
tale scopo:
a) facilita la consultazione e, comunque, la
pratica accessibilità dei volumi da parte
dei lettori mediante un razionale sistema di
classificazione e di disposizione e un'accorta
opera di consulenza;
b) è sempre in grado di avere un quadro
esatto e aggiornato dell'andamento del servizio
in tutti i suoi aspetti (situazione inventariale,
andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni,
ritardi nelle restituzioni e relativi solleciti)
mediante la compilazione di appositi registri;
c) ha frequenti contatti con il Consiglio di
Gestione del Centro di Pubblica Lettura in modo
da rappresentare il tramite naturale tra il
Consiglio stesso e i fruitori della biblioteca;
d) tiene, altresì, contatti con le altre
biblioteche della provincia al fine di consentire
e agevolare scambi fra la biblioteca di Rivergaro
e quelle presenti negli altri comuni. |
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ART.
13 |
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Eventuali
modifiche del vigente Regolamento possono essere
presentate all'esame del Consiglio di Gestione
del Centro di Pubblica Lettura da:
a) il bibliotecario
b) almeno 10 lettori
Per
diventare esecutive, tali modifiche devono ottenere
in sede di riunione del Consiglio di Gestione
del Centro di Pubblica Lettura, la maggioranza
assoluta dei presenti e, qualora si tratti di
modifiche che richiedono un impegno diretto
dell'Amministrazione Comunale, devono attendere
la successiva ratifica da parte di questa.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Enrica Achilli) (Valter Castignoli)
Il
presente Regolamento è stato regolarmente
approvato dal Comitato di Gestione del Centro
di Pubblica Lettura di Rivergaro nel corso della
seduta tenutasi in data 02/04/1980 presso la
Sala Consiliare del Municipio di Rivergaro.
IL SEGRETARIO
(Enrica Achilli)
In
data 18/09/2001 da parte del Comitato di Gestione
il presente Regolamento è stato modificato
secondo il testo qui riportato, entrando in
vigore in seguito all'approvazione da parte
dell'Assemblea dei Lettori (in data 18/09/2001)
e dell'Amministrazione Comunale (deliberazione
n. 151 della Giunta Comunale del 13/10/2001,
esecutiva) della modifica dello Statuto del
Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro.
IL PRESIDENTE
(Valter Castignoli)
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Indice
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