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  CULTURA > C.P.L. > Presentazione > Statuto > Regolamento della Biblioteca Comunale  

 
  REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
   
 

       
 

ART. 1

     
     

La biblioteca costituisce il nucleo del Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro e rappresenta un centro attivo di diffusione e di formazione della cultura.

   
 

ART. 2

       
     

La biblioteca è dotata di un fondo iniziale di volumi che deve essere regolarmente aggiornato.

   
  ART. 3

   
     

Il funzionamento della biblioteca è affidato a un bibliotecario incaricato dall'Amministrazione Comunale che osserva e fa osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

   
  ART. 4

   
     

La biblioteca deve rimanere aperta per un congruo numero di ore nel corso della settimana al fine di consentire alle diverse categorie sociali una fruizione agevole ed esauriente dei suoi servizi.

A tale scopo, il bibliotecario, per il tramite del Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica Lettura, o il Consiglio di Gestione stesso, possono chiedere all'Amministrazione Comunale la variazione degli orari di apertura proponendo nuove fasce che rispondano maggiormente alle esigenze dei lettori.

   
  ART. 5

   
     

Ai lettori regolarmente iscritti al Centro di Pubblica Lettura che intendono fruire del prestito dei volumi della biblioteca viene consegnato dal bibliotecario un tesserino contrassegnato da un numero progressivo e con l'indicazione dei dati anagrafici essenziali che deve essere presentato ad ogni nuova richiesta di prestito insieme con un documento di identità munito di fotografia.

I minorenni, all'atto dell'iscrizione al prestito, dovranno essere accompagnati da un adulto o portare un'autorizzazione firmata dai genitori.

   
  ART. 6

   
     

Sono oggetto di prestito a domicilio tutti i volumi della biblioteca ad eccezione dei dizionari, delle enciclopedie, dei volumi di tipo manualistico che possono essere di frequente consultazione in biblioteca e dei fascicoli dell'annata in corso dei periodici e delle riviste.

In base a criteri di opportunità, il bibliotecario ha facoltà di concedere in prestito volumi normalmente riservati alla consultazione e di escludere dal prestito altri volumi.

   
  ART. 7

   
     

Di regola, non viene concesso in prestito più di un volume per volta.

In base a criteri di opportunità, il bibliotecario ha facoltà di derogare a questa regola.

   
  ART. 8

   
     

La durata del prestito viene determinata, volta per volta, di comune accordo tra il lettore e il bibliotecario.

Di regola, non può essere concesso il prestito per un periodo superiore ai trenta giorni. Allo scadere del termine, qualora il lettore ne faccia richiesta, è ammessa una proroga di un massimo di venti giorni.

In caso di mancata puntuale riconsegna del volume ottenuto in prestito, il lettore deve corrispondere l'importo del libro e, salvo per causa di forza maggiore, perde il diritto di fruire dei servizi della biblioteca.

Prima che un lettore possa riottenere in prestito lo stesso volume, occorre che sia trascorso un periodo di tempo di 7 giorni dalla prima fruizione, salvo deroghe decise dal bibliotecario.

   
  ART. 9

   
     

Tutti i danni arrecati al patrimonio della biblioteca (libri, locali, arredi) devono essere risarciti.

   
  ART. 10

   
     

Nei locali della biblioteca occorre mantenere un comportamento che non arrechi disturbo agli altri lettori ed è vietato fumare.

   
  ART. 11

   
     

Il bibliotecario è consegnatario dei locali della biblioteca, degli arredi e dei libri in essi contenuti. In questa veste sovrintende e cura la buona conservazione e il buon uso dei medesimi segnalando con tempestività al Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica Lettura e all'Amministrazione Comunale gli eventuali danni e manchevolezze e proponendo l'adozione di provvedimenti adeguati.

   
  ART. 12

   
     

Il bibliotecario adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena funzionalità del servizio di pubblica lettura.

A tale scopo:
a) facilita la consultazione e, comunque, la pratica accessibilità dei volumi da parte dei lettori mediante un razionale sistema di classificazione e di disposizione e un'accorta opera di consulenza;
b) è sempre in grado di avere un quadro esatto e aggiornato dell'andamento del servizio in tutti i suoi aspetti (situazione inventariale, andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni, ritardi nelle restituzioni e relativi solleciti) mediante la compilazione di appositi registri;
c) ha frequenti contatti con il Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica Lettura in modo da rappresentare il tramite naturale tra il Consiglio stesso e i fruitori della biblioteca;
d) tiene, altresì, contatti con le altre biblioteche della provincia al fine di consentire e agevolare scambi fra la biblioteca di Rivergaro e quelle presenti negli altri comuni.

   
  ART. 13

   
     

Eventuali modifiche del vigente Regolamento possono essere presentate all'esame del Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica Lettura da:
a) il bibliotecario
b) almeno 10 lettori

Per diventare esecutive, tali modifiche devono ottenere in sede di riunione del Consiglio di Gestione del Centro di Pubblica Lettura, la maggioranza assoluta dei presenti e, qualora si tratti di modifiche che richiedono un impegno diretto dell'Amministrazione Comunale, devono attendere la successiva ratifica da parte di questa.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Enrica Achilli) (Valter Castignoli)

Il presente Regolamento è stato regolarmente approvato dal Comitato di Gestione del Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro nel corso della seduta tenutasi in data 02/04/1980 presso la Sala Consiliare del Municipio di Rivergaro.
IL SEGRETARIO
(Enrica Achilli)

In data 18/09/2001 da parte del Comitato di Gestione il presente Regolamento è stato modificato secondo il testo qui riportato, entrando in vigore in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Lettori (in data 18/09/2001) e dell'Amministrazione Comunale (deliberazione n. 151 della Giunta Comunale del 13/10/2001, esecutiva) della modifica dello Statuto del Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro.

IL PRESIDENTE
(Valter Castignoli)

 

   
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