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  CULTURA > C.P.L. > Presentazione > Statuto > Titolo IV  

 
  STATUTO
   
 

       
 

TITOLO IV

  FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE E TUTELA    
     

 

ART. 7

Alla copertura del piano di spesa, citato al precedente articolo 5 comma 15°, per quanto attiene alle attività ordinarie, provvede il Comune di Rivergaro mediante l'iscrizione di apposito fondo nel Bilancio Comunale.

Programmi di nuove iniziative e di potenziamento delle attrezzature in possesso del Centro di Pubblica Lettura saranno finanziati dal Comune mediante contributi richiesti a soggetti pubblici o privati o mediante stanziamenti da questi direttamente disposti.

ART. 8

Ai fini dello stanziamento, il Consiglio di Gestione predispone, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una proposta di programma di attività e relativo piano di spesa, che viene trasmesso al Sindaco per essere inserita nel Bilancio Preventivo del Comune di Rivergaro.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Gestione trasmette al Sindaco una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 9

Il Segretario assiste il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Lettori, redige i verbali delle relative riunioni e coordina l'esecuzione delle loro deliberazioni con il normale funzionamento degli Uffici.


ART. 10

L'atto costitutivo del Centro di Pubblica Lettura, lo Statuto e le sue eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, l'elezione delle cariche interne al Consiglio di Gestione, il programma di attività e il relativo piano di spesa, la relazione consuntiva sull'attività svolta sono soggetti alla ratifica da parte dell'Amministrazione Comunale.


   
           
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